Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 304
Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare del Re Imperatore.
In vigore dal 21 mag 1941
Terminate le operazioni, le persone indicate nell' devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare del Re Imperatore.
Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare del Re Imperatore ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-304