Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo ISez. I§ 1

Art. 304

Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare del Re Imperatore.

In vigore dal 21 mag 1941
Terminate le operazioni, le persone indicate nell' devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare del Re Imperatore. Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare del Re Imperatore ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-304

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