Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. I›§ 2
Art. 306
311 / 738Assunzione di atti di polizia giudiziaria.
In vigore dal 21 mag 1941
Il procuratore militare del Re Imperatore, prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare la istruzione sommaria, può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell', ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.
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