Art. 310 · Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo ISez. II§ 1

Art. 310

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Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.
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