Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 310
315 / 738Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-310