Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 302
307 / 738Subordinazione della polizia giudiziaria militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni, sotto la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore e del procuratore militare del Re Imperatore, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-302