Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 195

Violenza contro un inferiore.

In vigore dal 18 dic 1985
Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-195

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