Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 195
196 / 738Violenza contro un inferiore.
In vigore dal 18 dic 1985
Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-195