Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo V
Art. 199
Cause estranee al servizio o alla disciplina militare.
In vigore dal 31 gen 1991
Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 24 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 30/1/1991, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "o in luoghi militari"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-199