Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VI›Sez. III
Art. 204
Sfida; accettazione; duello.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi.
La stessa pena si applica al militare, che accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.
Il duellante è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
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