Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VI›Sez. IV
Art. 208
Omesso deferimento della vertenza al giurì d'onore.
In vigore dal 21 mag 1941
Ciascuno dei militari rappresentanti delle parti, il quale, nel caso in cui non sia stato possibile comporre la vertenza sorta fra due militari, omette di deferirla al giuri d'onore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-208