Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VI›Sez. IV
Art. 207
Esclusione della rimozione.
In vigore dal 21 mag 1941
La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-207