Art. 207 · Esclusione della rimozione.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo VISez. IV

Art. 207

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Esclusione della rimozione.

In vigore dal 21 mag 1941
La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.
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