Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VI›Sez. II
Art. 203
Promozione dell'inferiore.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida è portata, o il duello avviene, dopo che l'inferiore è stato promosso a grado eguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-203