Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VI›Sez. II
Art. 203
204 / 738Promozione dell'inferiore.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida è portata, o il duello avviene, dopo che l'inferiore è stato promosso a grado eguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-203