Art. 183 · Manifestazioni e grida sediziose.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 183

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Manifestazioni e grida sediziose.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.
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