Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 175
176 / 738Ammutinamento.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:
1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.
Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.
La condanna importa la rimozione.
Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Storico versioni
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