Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo PRIMO

Art. 261

Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale.

In vigore dal 21 mag 1941
Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti: 1° al tribunale e al procuratore del Re Imperatore, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare del Re Imperatore; 2° alla corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare del Re Imperatore; 3° al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare; 4° al segretario, il cancelliere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-261

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo