Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo PRIMO
Art. 261
Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:
1° al tribunale e al procuratore del Re Imperatore, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare del Re Imperatore;
2° alla corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare del Re Imperatore;
3° al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare;
4° al segretario, il cancelliere.
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