Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo III

Art. 252

Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave.

In vigore dal 21 mag 1941
Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena. Il pilota, che cagiona l'investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Se il fatto è commesso per colpa, si applica: 1° la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma; 2° la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-252

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