Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo III
Art. 252
Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave.
In vigore dal 21 mag 1941
Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.
Il pilota, che cagiona l'investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica:
1° la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;
2° la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.
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