Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 250
Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell', ostacola il corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.
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