Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo II

Art. 243

Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica al militare dispensato, all'ammesso a ritardo o all'esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine. Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.
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