Art. 251 · Violazione di disposizioni dell'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo II

Art. 251

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Violazione di disposizioni dell'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra.

In vigore dal 21 mag 1941
Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dall'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale: 1° ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta Autorità, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto; 2° presenta all'Autorità suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente; 3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta Autorità, ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi; 4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua rapacità produttiva; 5° procede, senza autorizzazione dell'Autorità suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.
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