Art. 223 · Lesione personale.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 223

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Lesione personale.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
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