Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 222
223 / 738Percosse.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo, o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-222