Art. 222 · Percosse.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 222

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Percosse.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo, o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
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