Art. 230 · Furto militare.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 230

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Furto militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione, militare, là pena è della reclusione militare da uno a cinque anni. La condanna importa la rimozione. Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorchè momentaneamente, per ragione di servizio.
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