Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 230
231 / 738Furto militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.
Se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione, militare, là pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.
La condanna importa la rimozione.
Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorchè momentaneamente, per ragione di servizio.
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