Art. 229 · Minaccia.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 229

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Minaccia.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell' del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
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