Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 229
230 / 738Minaccia.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi.
Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell' del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
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