Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO
Art. 75
75 / 738Divieto di soggiorno.
In vigore dal 21 mag 1941
Oltre che nei casi indicati nell' del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più provincie, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.
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