Art. 140 · Forzata consegna.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 140

141 / 738

Forzata consegna.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell', la pena è della reclusione militare da due a sette anni. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-140