Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. IV
Art. 137
138 / 738Manifestazioni di codardia.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
La condanna importa la rimozione.
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