Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 145
146 / 738Impedimento a portatori di ordini militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.
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