Art. 143 · Resistenza alla forza armata.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 143

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Resistenza alla forza armata.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata. Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorchè senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni.
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