Art. 122 · Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. II

Art. 122

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Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata.

In vigore dal 2 lug 1992
Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 24 giugno 1992, n. 299 (in G.U. 1a s.s. 1/7/1992, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

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Pro

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