Art. 119 · Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. II

Art. 119

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Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
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