Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 110
111 / 738Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
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