Art. 5
Militari considerati in servizio alle armi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-5
Militari considerati in servizio alle armi.
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La disposizione elenca le categorie di soggetti che, per legge, sono equiparati ai militari in effettivo servizio alle armi. Vi rientrano gli ufficiali in aspettativa, sospesi o in servizio permanente, e i sottufficiali di carriera in aspettativa. Sono inclusi anche i militari assenti arbitrariamente dal servizio, come nei casi di diserzione, allontanamento illecito o mancanza alla chiamata. Infine, sono compresi i militari in congedo che scontano una pena detentiva militare, quelli in custodia cautelare in un carcere militare per reati militari, o quelli considerati tali da leggi e regolamenti.
La norma definisce con precisione chi debba essere considerato in servizio alle armi ai fini dell'applicazione della legge penale militare, anche in assenza di un servizio effettivo.
Si applica a ufficiali, sottufficiali di carriera, militari assenti ingiustificati e militari in congedo che si trovano nelle specifiche condizioni indicate dal testo.
Un militare in congedo si trova in stato di detenzione preventiva all'interno di un carcere militare per un reato di competenza della giurisdizione militare. In base a questa norma, egli viene formalmente considerato in servizio alle armi agli effetti della legge penale militare.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.