Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 1
Persone soggette alla legge penale militare.
In vigore dal 21 mag 1941
La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.
La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-1