Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 3

Militari in servizio alle armi.

In vigore dal 21 mag 1941
Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica: 1° relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi; 2° relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi. L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorchè illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-3

In sintesi

La disposizione stabilisce i momenti esatti a partire dai quali e fino a quando si applica la legge penale militare. Per gli ufficiali e i sottufficiali di carriera rileva il periodo compreso tra la notificazione della nomina e quella del collocamento fuori servizio. Per gli altri militari l'applicazione decorre dal momento fissato per la presentazione fino a quando, dopo essere stati inviati in congedo, si presentano all'autorità del comune prescelto. Inoltre, l'assoggettamento alla legge penale militare non viene meno se il militare è assente per motivi come licenza, malattia o detenzione preventiva.

Perché esiste questa norma

La norma definisce con precisione l'arco temporale entro il quale il personale militare è considerato in servizio e quindi soggetto alla legge penale militare. Serve a garantire certezza giuridica stabilendo l'inizio e la fine dell'assoggettamento a tale disciplina per le diverse categorie di militari.

A chi si applica

Si applica a tutti i militari in servizio alle armi, distinti tra ufficiali, sottufficiali di carriera e gli altri militari.

Esempio pratico

Un militare che si trova temporaneamente a casa in licenza commette un fatto penalmente rilevante. Anche se è fisicamente assente dal servizio, la norma stabilisce che la licenza non esclude l'applicazione della legge penale militare, alla quale egli resta pertanto sottoposto.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione all'Autorità competente del comune di residenza prescelto per i militari inviati in congedo (diversi da ufficiali e sottufficiali di carriera); obbligo di notificazione personale o pubblicazione nei bollettini ufficiali dei relativi provvedimenti.

Domande frequenti

La legge penale militare si applica a un militare che si trova in licenza o malato?Sì, il testo specifica espressamente che l'assenza per licenza (anche illimitata), per infermità, per detenzione preventiva o per altro motivo analogo non esclude l'applicazione della legge penale militare.
Come si intende effettuata la notificazione del provvedimento?Per notificazione si intende la comunicazione personale all'interessato oppure, se questa non è ancora avvenuta, la pubblicazione nel bollettino ufficiale o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle forze armate.
Fino a quale momento gli altri militari (non ufficiali né sottufficiali di carriera) sono soggetti alla legge penale militare?Sono soggetti fino al momento in cui, dopo essere stati inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza che hanno prescelto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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