Art. 3
Militari in servizio alle armi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-3
Militari in servizio alle armi.
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La disposizione stabilisce i momenti esatti a partire dai quali e fino a quando si applica la legge penale militare. Per gli ufficiali e i sottufficiali di carriera rileva il periodo compreso tra la notificazione della nomina e quella del collocamento fuori servizio. Per gli altri militari l'applicazione decorre dal momento fissato per la presentazione fino a quando, dopo essere stati inviati in congedo, si presentano all'autorità del comune prescelto. Inoltre, l'assoggettamento alla legge penale militare non viene meno se il militare è assente per motivi come licenza, malattia o detenzione preventiva.
La norma definisce con precisione l'arco temporale entro il quale il personale militare è considerato in servizio e quindi soggetto alla legge penale militare. Serve a garantire certezza giuridica stabilendo l'inizio e la fine dell'assoggettamento a tale disciplina per le diverse categorie di militari.
Si applica a tutti i militari in servizio alle armi, distinti tra ufficiali, sottufficiali di carriera e gli altri militari.
Un militare che si trova temporaneamente a casa in licenza commette un fatto penalmente rilevante. Anche se è fisicamente assente dal servizio, la norma stabilisce che la licenza non esclude l'applicazione della legge penale militare, alla quale egli resta pertanto sottoposto.
Presentazione all'Autorità competente del comune di residenza prescelto per i militari inviati in congedo (diversi da ufficiali e sottufficiali di carriera); obbligo di notificazione personale o pubblicazione nei bollettini ufficiali dei relativi provvedimenti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.