Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 8

Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato.

In vigore dal 28 dic 1989
Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato: 1° gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare; 2° gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 20 dicembre 1989 n. 556 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziche' dal momento del loro effettivo congedamento".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-8

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