Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 12
Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate.
In vigore dal 21 mag 1941
Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-12