Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 16
Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi.
In vigore dal 21 mag 1941
La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorchè, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-16