Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 15
Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso.
In vigore dal 21 mag 1941
La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorchè siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-15