Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 10
Assimilati ai militari. Iscritti al corpi civili militarmente ordinati.
In vigore dal 21 mag 1941
(Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati).
La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:
1° nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;
2° per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-10