Art. 14
Estranei alle forze armate dello Stato.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-14
Estranei alle forze armate dello Stato.
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La disposizione stabilisce che le persone estranee alle forze armate dello Stato rispondono secondo la legge penale militare se concorrono nella commissione di un reato militare. Inoltre, per determinati fatti specificamente indicati dalla legge, a tali soggetti si applicano le stesse pene previste per i militari. In questi casi, le pene militari vengono sostituite con le corrispondenti pene comuni secondo le regole stabilite dall'articolo 65. Infine, la norma attribuisce al giudice la facoltà di concedere una diminuzione della pena.
La norma serve a estendere l'applicazione della legge penale militare anche a chi non fa parte delle forze armate quando partecipa a un reato militare o compie specifici fatti illeciti previsti dalla legge.
Si applica alle persone estranee alle forze armate dello Stato che concorrono in un reato militare o che commettono specifici fatti previsti dalla legge.
Un cittadino civile aiuta un militare a compiere un fatto espressamente previsto come reato militare dalla legge. In base a questo articolo, il civile viene sottoposto alla legge penale militare e punito con le pene previste per i militari, convertite in pene comuni. Il giudice incaricato del caso potrà inoltre valutare se concedergli una riduzione della pena.
Applicazione delle pene stabilite per i militari, sostituite dalle pene comuni secondo l'articolo 65, con la possibilità per il giudice di diminuire la pena.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.