Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 14
14 / 738Estranei alle forze armate dello Stato.
In vigore dal 21 mag 1941
Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.
Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli , si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'.
Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-14