Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 13
Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-13