Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 9
Ufficiali di complemento di prima nomina.
In vigore dal 21 mag 1941
Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-9