Art. 5 · Militari considerati in servizio alle armi.
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 5

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Militari considerati in servizio alle armi.

In vigore dal 21 mag 1941
Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi: 1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, à termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorchè non prestino servizio effettivo alle armi; 2° i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa; 3° i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio; 4° i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni; 5° i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare; 6° ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.
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