Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo I›Sez. III
Art. 362
Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando sia necessario procedere all'esame di un testimonio prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull'istanza delle parti o anche d'ufficio, può disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell'apertura del dibattimento, delegando all'uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l'Autorità giudiziaria ordinaria.
La deposizione, in questo caso, è ricevuta con giuramento.
Storico versioni
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