Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo ISez. III

Art. 363

Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate della Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici.

In vigore dal 21 mag 1941
Le notificazioni all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti. Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli .
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