Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo I›Sez. III
Art. 363
Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate della Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici.
In vigore dal 21 mag 1941
Le notificazioni all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti.
Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-363