Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo ISez. III

Art. 361

Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione formale o sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni dei due ultimi commi dell' e quelle degli del codice di procedura penale. Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-361

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