Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo I›Sez. III
Art. 361
Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione formale o sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni dei due ultimi commi dell' e quelle degli del codice di procedura penale.
Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-361