Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 364
Applicazione delle norme del codice di procedura penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.
Si applica altresì la disposizione del penultimo comma dell' di questo codice.
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