Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IISez. I

Art. 365

Comparizione dell'imputato.

In vigore dal 21 lug 1994
Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente. In nessun caso l'imputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli del codice di procedura penale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 15 luglio 1994, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-365

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