Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo II›Sez. I
Art. 365
Comparizione dell'imputato.
In vigore dal 21 lug 1994
Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente.
In nessun caso l'imputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza.
Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli del codice di procedura penale.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 15 luglio 1994, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-365